Il trasferimento, nel Comune dove è ubicato l’immobile comprato, è requisito fondamentale per poter fruire dei benefici fiscali “prima casa” previsti dal Tur

In tema di agevolazioni tributarie, i benefici fiscali per l’acquisto della prima casa (abitazione non di lusso), previsti dalla nota II bis della tariffa parte 1, articolo 1, allegata al Dpr n. 131 del 1986, spettano alla sola condizione che, entro il termine di decadenza di diciotto mesi dall’atto, il contribuente stabilisca, nel Comune ove sia ubicato l’immobile, la propria residenza (sent. n. 18491/2010). Il mancato rilascio dell’immobile da parte del conduttore non costituisce circostanza inevitabile ed imprevedibile tale da ostacolare il mutamento di residenza.

Ordinanza n. 7764 del 2 aprile 2014 (udienza 6 marzo 2014)

Fonte: Agenzia delle Entrate

 

 

Ristrutturazioni edilizie: condominio e ritenute

Banche e Poste devono operare una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta dovuta dall’impresa che effettua i lavori sul bonifico disposto dai contribuenti per beneficiare della detrazione d'imposta (articolo 25 del Dl 78/2010); dal 6 luglio 2011, la ritenuta è pari al 4%.
Inoltre, il condominio, in qualità di sostituto di imposta, è tenuto a operare anche la ritenuta di acconto del 4% sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti d’appalto di opere o servizi (articolo 25-ter del Dpr 600/1973).
In tale ipotesi, però, andrà applicata la sola ritenuta del 4% prevista dal Dl 78/2010, avente carattere speciale, che sarà operata da banche e Poste; ciò per evitare un doppio prelievo alla fonte sui compensi percepiti da imprese e professionisti, che effettuano prestazioni di servizi o cessioni di beni per interventi di ristrutturazione edilizia o di riqualificazione energetica. Pertanto, i condomini che, per avvalersi delle agevolazioni fiscali, effettuano i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, non dovranno operare su tali somme le ritenute ordinariamente previste dal Dpr 600/1973 (circolare 40/E del 2010).

Fonte: Agenzia delle Entrate

 

 

 

 




ENTRO IL 2016 OBBLIGHI DI TERMOREGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

E' allo studio del governo lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2012/27/ue sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/ce e 2010/30/ue e abroga le direttive 2004/8/ce e 2006/32/ce.

Il decreto stabilisce un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell’efficienza energetica che concorrono al conseguimento dell’obiettivo nazionale di risparmio energetico e detta norme finalizzate a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell’energia e a superare le carenze del mercato che frenano l’efficienza nella fornitura e negli usi finali dell’energia.

L’obiettivo nazionale indicativo di risparmio energetico consiste nella riduzione, entro l’anno 2020, di 20 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio dei consumi di energia primaria, pari a 15,5 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio di energia finale, conteggiati a partire dal 2010, in coerenza con la Strategia energetica nazionale.

Lo schema di decreto legislativo, tra l'altro, all'articolo 9 comma 5, per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi di ciascun centro di consumo individuale, prevede quanto segue.

a) qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda per un edificio siano effettuati da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, sarà obbligatoria entro il 31 dicembre 2016 l’installazione da parte delle imprese di fornitura del servizio di un contatore individuale di calore o di fornitura di acqua calda in corrispondenza dello scambiatore di calore collegato alla rete o del punto di fornitura;

b) nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria l’installazione entro il 31 dicembre 2016 da parte delle imprese di fornitura del servizio di contatori individuali per misurare l’effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali. L’efficienza in termini di costi può essere valutata con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. Eventuali casi di impossibilità tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di contabilizzazione devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato;

c) nei casi in cui l'uso di contatori individuali non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi, per la misura del riscaldamento si ricorre all’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun radiatore posto all’interno delle unità immobiliari dei condomini o degli edifici polifunzionali, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 834, con esclusione di quelli situati negli spazi comuni degli edifici, salvo che l'installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. In tali casi sono presi in considerazione metodi alternativi efficienti in termini di costi per la misurazione del consumo di calore.

Resta ora da attendere la verifica se la presente bozza verrà modificata o meno in sede di definitiva approvazione.

 

 

 

 




MASSIME NON UFFICIALI

L'atto di approvazione delle tabelle millesimali, al pari di quello di revisione delle stesse, non ha natura negoziale ove le stesse non deroghino ai criteri di legge; ne consegue che il medesimo non deve essere approvato con il consenso unanime dei condomini, essendo a tal fine sufficiente la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136, secondo comma, cod. civ. Tutte le unità immobiliari, comprese quelle poste al piano terra, concorrono alla formazione della tabella.

Corte di Cassazione, sez. II Civile,
sentenza 7 marzo – 23 aprile 2014, n. 9232

Presidente Triola – Relatore Giusti


Qualunque controversia che insorga nell'ambito condominiale per ragioni afferenti al condominio, senza differenza tra rapporti giuridici attinenti alla proprietà, all'uso e godimento delle cose comuni o al pagamento dei contributi condominiali, quand'anche veda contrapposto un singolo partecipante a tutti gli altri, ciascuno dei quali è singolarmente rappresentato dall'amministratore, è perciò sempre una controversia «tra condomini», la cui cognizione ratione loci spetta, esclusivamente e senza alternative, al giudice del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi, atteso che il condominio non è un soggetto dotato di una propria personalità, sia pure attenuata, o di una propria autonomia patrimoniale rispetto ai soggetti che ne fanno parte.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3,
ordinanza 27 marzo – 18 aprile 2014, n. 9071

Presidente Finocchiaro – Relatore Ambrosio



DAL 12 LUGLIO 2013  IN VIGORE NUOVE REGOLE PER I CERTIFICATORI ENERGETICI

Dal 12 luglio scorso, con la pubblicazione in Gazzetta

Ufficiale (n. 149/2013), entra in vigore il D.P.R. n. 75/2013

con il quale il nostro Paese fissa i requisiti professionali e le

procedure per diventare tecnico abilitato alla certificazione

energetica degli edifici e rilasciare il nuovo Attestato di

Prestazione Energetica (APE). Vengono dunque stabiliti i

criteri di accreditamento dei certificatori energetici degli

edifici per garantire la loro qualificazione e la loro

indipendenza: la finalità è assicurare personale altamente

specializzato per le attività di certificazione energetica e la

loro assoluta indipendenza e imparzialità nello svolgimento del proprio ruolo. In particolare, i

soggetti abilitati alla certificazione (e quindi certificati) sono:

Xi tecnici professionisti che operano nel settore dell'impiantistica e dell'edilizia (architetti,

ingegneri, geometri, periti industriali);

Xgli enti pubblici e gli organismi operanti in ambito energetico ed edilizio, nel campo

dell’ingegneria civile e impiantistica e che occupano nel loro organico un tecnico o un gruppo

di tecnici abilitati;

Xtutti gli organismi (sia pubblici che privati) specializzati nelle attività di ispezione nei campi

dell’ingegneria civile, delle costruzioni edili, dell’impiantistica e che risultano accreditati presso

l’organismo nazionale di accreditamento (o ente parificato in ambito europeo);

Xle ESCO, società per i servizi energetici.

In sintesi, quindi, qualsiasi tecnico abilitato alla certificazione, deve possedere specifici requisiti

professionali oltre che formativi per l’ottenimento dell’abilitazione allo svolgimento di questa attività:

diploma nel settore tecnologico (edilizia, elettrotecnica, meccanica, termotecnica) o laurea, nonché

l’iscrizione all'Ordine professionale di riferimento. A completamento delle proprie competenze, il tecnico

abilitato dovrà seguire anche dei corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici, autorizzati

dal Ministero dello Sviluppo economico, delle Infrastrutture, dell’Ambiente (minimo 64 ore), con relativo

superamento dell’esame finale.

PER I CONDIZIONATORI IN VIGORE NUOVE REGOLE PER LA TEMPERATURA E LA PERIODICITÀ DEI

CONTROLLI

Dal 12 luglio u.s. è in vigore il D.P.R. n. 74/2013

relativo agli impianti di climatizzazione (invernale ed

estivo) che fissa i limiti per le temperature di esercizio,

i parametri per gli esperti abilitati ad effettuare le

verifiche e la periodicità dei controlli.

Partendo dalle temperature, va specificato che

durante il funzionamento dell'impianto di

climatizzazione invernale, la media ponderata delle

temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti

riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve

superare determinati valori così come non deve essere

inferiore a determinati valori durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione estiva per i

singoli ambienti raffrescati (vedi Tab. 1):

Tab. 1 - Valori massimi della temperatura ambiente previsti dal nuovo D.P.R. 74/2013

Media ponderata temperature aria per singoli ambienti riscaldati in inverno, non deve superare i:

18° C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili

20° C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici

Media ponderata temperature aria per singoli ambienti raffrescati in estate, non deve essere inferiore a:

26° C -2 °C di tolleranza per tutti gli edifici

Ricordiamo che il mantenimento della temperatura dell’aria negli ambienti entro i limiti fissati,

deve essere ottenuto con accorgimenti che non comportino spreco di energia. In base a quanto

stabilito nell’art. 4 del suddetto D.P.R., l’esercizio degli impianti termici per la climatizzazione

invernale è consentito con limiti relativi al periodo annuale e alla durata giornaliera di attivazione,

variabile in base alle zone di classificazione del territorio nazionale; tuttavia, i Comuni possono

emettere specifiche ordinanze atte ad ampliare o ridurre questi limiti temporali di esercizio, anche

per la durata giornaliera e la regolazione delle temperature.

Il D.P.R. di cui sopra fissa anche le regole per i controlli, le periodicità e i requisiti per i tecnici

abilitati ad effettuare le verifiche: queste vanno eseguite da personale (o ditte) specializzate e

riconosciute ai sensi del DM 37/2008 e secondo le istruzioni del produttore l’impianto. Le

operazioni di controllo ed eventualmente manutentive, hanno la finalità di garantire una piena

efficienza energetica e riguardano in particolare il sottosistema di generazione, la presenza e la

funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati e la

presenza e la funzionalità dei sistemi di trattamento dell’acqua. Questi controlli hanno tempistiche

variabili sulla base della tipologia e della potenza dell’impianto e prevedono scadenze differenti

rispetto a quanto previsto dalle precedenti normative.

D.L. 63%213.

:: [ 14/04/2008 ] - Online Il sito web di Studio Vailati

Finalmente è online il sito dello Studio Professionale Vailati.
Il sito web si propone come obiettivo quello di fornire ai nostri clienti un'interazione maggiore e uno scambio continuo attraverso la rete.
Avrete a disposizione news, link utili, documentazione e soprattutto un'area privata nella quale poter scaricare direttamente i materiali che lo studio riterrà utile mettere a disposizione